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Febbraio 2020

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La legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017) (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg) all’art.1 dal comma 125 al 127 stabilisce che  entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2018) le associazioni le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente.

E’ possibile visionare i contributi pubblici ricevuti  nell’annualità nell’immagine sottostante